Nota iscrizione a ruolo cod. a Barre

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Notizie
Master per liquidatori sinistri PDF Stampa E-mail
Scritto da webmaster   
MERCOLEDI 23 GIUGNO 2010 00:00

La scuola di formazione assicurativa del sindacato nazionale Agenti organizza il “Primo Master per liquidatore sinistri” ( maggiori informazioni su www.sforass.it).

programma


 
Elenco ammessi esami avvocato 2009 - Corte appello Palermo PDF Stampa E-mail
Scritto da webmaster   
VENERDI 18 GIUGNO 2010 00:00

Il 14/6/2010 è stato pubblicato da Commissione esame avvocato della Corte d'Appello di Palermo l'elenco dei candidati ammessi agli orali (sesione 2009);

Il calendario dell'appello ordinario sarà pubblicato nella  bacheca della Corte d'appello; è stato fissato anche un pre-appello per i giorni 23 luglio e 30 luglio 2010, ore 15,00;

i candidati interessati possono farne domanda entro 10 giorni liberi antecedenti tali date.

La lettera estratta è la "W" e così l'elenco dei candidati è stato suddiviso nel seguente modo: n. 83 candidati alla I Commissione iniziando da tale lettera e seguendo l'ordine alfabetico e poi n.83 candidati a ogni sottocommissione fino alla fine dell'elenco.

elenco ammessi


 
Dovere dell'avvocato di informare preventivamente il Collega avversario ai fini della notifica dell'atto di precetto PDF Stampa E-mail
Scritto da Antonino Marra   
MARTEDI 13 APRILE 2010 06:35

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 23 dicembre 2009, N. 27214

Avvocati – Giudizi disciplinari e sanzioni – Art. 22 codice deontologico – Rapporto di colleganza – Violazione - Sentenza favorevole al proprio cliente – Modestia del credito accertato in relazione alle condizioni economiche del debitore – Notifica dell'atto di precetto senza previo rifiuto del debitore di adempiere e senza informazione al collega dell'avversario – Sussistenza

"Viola l'art. 22 del codice deontologico forense l'avvocato che, sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia – in relazione alle condizioni economiche del debitore – del credito accertato nella pronuncia giurisdizionale e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore atto di precetto ( così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva”.

 

 

 
Nuovo aumento diritti di copia -circolare 18-3-2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da webmaster   
LUNEDI 29 MARZO 2010 00:00

I diritti di copia sono stati incrementati del 50%(cfr.circolare Ministero giustizia 18-3-2010).

consulta la nuova tabella
 
Decreto su mediazione civile -parziale entrata in vigore il 20 marzo 2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Antonino Marra   
MERCOLEDI 17 MARZO 2010 00:00

Il D.lgs. n. 28 del 4-3-2010  sulla mediazione civile è stato pubblicato in G.u. n. 53 del 5-3-2010 , ed entrerà completamente in vigore tra un anno;alcune importanti norme entrano in vigore subito (20-3-2010).

In sintesi , sarà obbligatorio  esperire il procedimento di mediazione (presso un Organismo abilitato) nelle  seguenti materie:

1)    Condominio

2)    diritti reali

3)    divisione

4)    successioni ereditarie

5)    patti di famiglia

6)    locazione

7)    comodato

8)    affitto di aziende

9)    risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

10)risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

11)risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

12)contratti assicurativi

13)contratti bancari

14)contratti finanziari

Per le materie non comprese nel suddetto elenco il procedimento di mediazione è FACOLTATIVO ;

 

nell’ambito delle materie in cui è obbligatorio , vi sono poi delle parziali esclusioni nei seguenti casi:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle

istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui

all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo

703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione

forzata [es. proc. di accertamento dell’obbligo del terzo, N.d.A];

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

 

Tra le norme che entrano in  vigore il 20.03.2010  si segnalano quelle che prevedono  nuovi obblighi per l’avvocato:

l’art. 4, comma 3 prevede  l’obbligo del difensore [per le materie per le quali il procedimento è facoltativo]  di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione relativo alle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 L.Cit..;

l’informativa deve essere fornita al cliente in maniera chiara e per iscritto ed sanzionata con l’annullabilità del contratto di mandato professionale tra l’avvocato e l’assistito;

il documento dovrà essere  sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio ; in difetto il Giudice dovrà informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

 

Riepilogando:

nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione è facoltativo, l’avvocato all’atto del conferimento dell’incarico deve informare il cliente  per iscritto [a partire dal 20.203/2010] della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto.

Invece, nelle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, l’informativa è finalizzata all’avvio del procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed è previsto [però solo quando le norme entreranno in vigore  cioè il 20-3-2011]  l’obbligo di dover procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo, pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione in sede giudiziaria.

In caso di omissione, il Giudice assegnerà all’attore un termine di giorni 15 per avviare il procedimento rinviando la causa oltre quattro mesi [dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione].

Scarica il modello di informativa

Consulta il testo D.lgs 28-2010 su mediazione civile


 


 
OBBLIGO DI INDICARE IL CODICE FISCALE DELLE PARTI E DEL DIFENSORE E NOTIFICA A MEZZO PEC PDF Stampa E-mail
Scritto da Antonino Marra   
MERCOLEDI 24 FEBBRAIO 2010 00:00

Il  D.l. 193/09 ha modificato gli artt. 125, 163 e 167 del c.p.c. , prevedendo l'obbligo di indicare nel ricorso , nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta ,il codice fiscale delle parti e dell'avvocato.

A breve inoltre sarà emesso da parte del Ministero della Giustizia il decreto per rendere operativa  la notifica a mezzo posta elettronica certificata (è stato introdotto nel c.p.c. l'art 149 bis) che prevede :" “Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

Si invitano i Colleghi che non abbiano ancora provveduto ad attivare con urgenza  (peraltro gratuitamente) la casella di posta elettronica certificata  seguendo  le procedure descritte qui.


 
Lettera saluto agli avvocati Presidente D'Angelo PDF Stampa E-mail
Scritto da Davide Bonomo   
VENERDI 19 FEBBRAIO 2010 10:21

Il Presidente Dr Mario D'Angelo ha inviato agli avvocati del Foro di Marsala una lettera di saluto.

leggi la lettera


 

 
Nuovo assetto Tribunale - distribuzione cause a seguito vacanze organico provv. Pres. Genco 8-2-2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da webmaster   
GIOVEDI 11 FEBBRAIO 2010 00:00

Il Presidente Dott. Genco, in considerazione delle recenti vacanze di organico verificatesi nell’Ufficio, ha disposto che:

I procedimenti di separazione e divorzio (già assegnati ai Presidenti D’Angelo e Barraco nonché quelli sopravvenuti)  sono assegnati al medesimo Presidente Genco, anche per la fase istruttoria;  i detti procedimenti saranno trattati ogni martedì ore 9,00.

Le funzioni di Giudice Tutelare sono state assunte dalla D.ssa Quittino , supplente il Dott. Giacalone.

Le cause già assegnate al Dott. Giamo saranno distribuite tra i Giudici  Giacalone, Lupia, Russoililo e Quittino;

I Giudici Visco e Modica continueranno  trattare i procedimenti esecutivi immobiliari insieme a Giudici Parrinello , Russo, Giacalone , Lupia e Russolillo che subentreranno  nel ruolo del Dott. Alcamo (che ha assunto funzioni presso la sezione penale).

La  sezione stralcio è stata sciolta e le cause eventualmente ancora pendenti sono state distribuite fra i giudici addetti al contenzioso ordinario.

 
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