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Dovere dell'avvocato di informare preventivamente il Collega avversario ai fini della notifica dell'atto di precetto PDF Stampa E-mail
Scritto da Antonino Marra   
MARTEDI 13 APRILE 2010 06:35

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 23 dicembre 2009, N. 27214

Avvocati – Giudizi disciplinari e sanzioni – Art. 22 codice deontologico – Rapporto di colleganza – Violazione - Sentenza favorevole al proprio cliente – Modestia del credito accertato in relazione alle condizioni economiche del debitore – Notifica dell'atto di precetto senza previo rifiuto del debitore di adempiere e senza informazione al collega dell'avversario – Sussistenza

"Viola l'art. 22 del codice deontologico forense l'avvocato che, sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia – in relazione alle condizioni economiche del debitore – del credito accertato nella pronuncia giurisdizionale e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore atto di precetto ( così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva”.