Il D.lgs. n. 28 del 4-3-2010 sulla mediazione civile è stato pubblicato in G.u. n. 53 del 5-3-2010 , ed entrerà completamente in vigore tra un anno;alcune importanti norme entrano in vigore subito (20-3-2010).
In sintesi , sarà obbligatorio esperire il procedimento di mediazione (presso un Organismo abilitato) nelle seguenti materie:
1) Condominio
2) diritti reali
3) divisione
4) successioni ereditarie
5) patti di famiglia
6) locazione
7) comodato
8) affitto di aziende
9) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
10)risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
11)risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
12)contratti assicurativi
13)contratti bancari
14)contratti finanziari
Per le materie non comprese nel suddetto elenco il procedimento di mediazione è FACOLTATIVO ;
nell’ambito delle materie in cui è obbligatorio , vi sono poi delle parziali esclusioni nei seguenti casi:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo
703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione
forzata [es. proc. di accertamento dell’obbligo del terzo, N.d.A];
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Tra le norme che entrano in vigore il 20.03.2010 si segnalano quelle che prevedono nuovi obblighi per l’avvocato:
l’art. 4, comma 3 prevede l’obbligo del difensore [per le materie per le quali il procedimento è facoltativo] di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione relativo alle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 L.Cit..;
l’informativa deve essere fornita al cliente in maniera chiara e per iscritto ed sanzionata con l’annullabilità del contratto di mandato professionale tra l’avvocato e l’assistito;
il documento dovrà essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio ; in difetto il Giudice dovrà informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Riepilogando:
nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione è facoltativo, l’avvocato all’atto del conferimento dell’incarico deve informare il cliente per iscritto [a partire dal 20.203/2010] della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto.