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Decreto su mediazione civile -parziale entrata in vigore il 20 marzo 2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Antonino Marra   
MERCOLEDI 17 MARZO 2010 00:00

Il D.lgs. n. 28 del 4-3-2010  sulla mediazione civile è stato pubblicato in G.u. n. 53 del 5-3-2010 , ed entrerà completamente in vigore tra un anno;alcune importanti norme entrano in vigore subito (20-3-2010).

In sintesi , sarà obbligatorio  esperire il procedimento di mediazione (presso un Organismo abilitato) nelle  seguenti materie:

1)    Condominio

2)    diritti reali

3)    divisione

4)    successioni ereditarie

5)    patti di famiglia

6)    locazione

7)    comodato

8)    affitto di aziende

9)    risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

10)risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

11)risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

12)contratti assicurativi

13)contratti bancari

14)contratti finanziari

Per le materie non comprese nel suddetto elenco il procedimento di mediazione è FACOLTATIVO ;

 

nell’ambito delle materie in cui è obbligatorio , vi sono poi delle parziali esclusioni nei seguenti casi:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle

istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui

all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo

703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione

forzata [es. proc. di accertamento dell’obbligo del terzo, N.d.A];

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

 

Tra le norme che entrano in  vigore il 20.03.2010  si segnalano quelle che prevedono  nuovi obblighi per l’avvocato:

l’art. 4, comma 3 prevede  l’obbligo del difensore [per le materie per le quali il procedimento è facoltativo]  di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione relativo alle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 L.Cit..;

l’informativa deve essere fornita al cliente in maniera chiara e per iscritto ed sanzionata con l’annullabilità del contratto di mandato professionale tra l’avvocato e l’assistito;

il documento dovrà essere  sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio ; in difetto il Giudice dovrà informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

 

Riepilogando:

nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione è facoltativo, l’avvocato all’atto del conferimento dell’incarico deve informare il cliente  per iscritto [a partire dal 20.203/2010] della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto.

Invece, nelle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, l’informativa è finalizzata all’avvio del procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed è previsto [però solo quando le norme entreranno in vigore  cioè il 20-3-2011]  l’obbligo di dover procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo, pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione in sede giudiziaria.

In caso di omissione, il Giudice assegnerà all’attore un termine di giorni 15 per avviare il procedimento rinviando la causa oltre quattro mesi [dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione].

Scarica il modello di informativa

Consulta il testo D.lgs 28-2010 su mediazione civile