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OBBLIGO DI INDICARE IL CODICE FISCALE DELLE PARTI E DEL DIFENSORE E NOTIFICA A MEZZO PEC PDF Stampa E-mail
Scritto da Antonino Marra   
MERCOLEDI 24 FEBBRAIO 2010 00:00

Il  D.l. 193/09 ha modificato gli artt. 125, 163 e 167 del c.p.c. , prevedendo l'obbligo di indicare nel ricorso , nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta ,il codice fiscale delle parti e dell'avvocato.

A breve inoltre sarà emesso da parte del Ministero della Giustizia il decreto per rendere operativa  la notifica a mezzo posta elettronica certificata (è stato introdotto nel c.p.c. l'art 149 bis) che prevede :" “Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

Si invitano i Colleghi che non abbiano ancora provveduto ad attivare con urgenza  (peraltro gratuitamente) la casella di posta elettronica certificata  seguendo  le procedure descritte qui.