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La Corte Costituzionale con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 [legge sul rapporto di lavoro a tempo determinato]. La norma dichiarata incostituzionale (art. 4-bis) era stata introdotta di recente dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,e prevedeva una modesta sanzione pecuniaria per alcuni abusi del contratto di lavoro a tempo determinato , in luogo della "conversione" a tempo indeterminato del contratto concluso in violazione dei presupposti. La norma dichiarata incostituzionale prevedeva: “Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni “ . La Corte ha fondato il giudizio di incostituzionalità ritenendo che con tale norma “ situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)”. Leggi la sentenza
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